Statuti delle Arti e dei Mestieri nel Regno

La seguente rubrica presenta, in ordine alfabetico, l’elenco delle Arti e dei Mestieri i cui statuti – talvolta accompagnati da documenti annessi tra cui memoriali, relazioni, regi Assensi etc. – sono stati digitalizzati e pubblicati nel sito. Il materiale documentario inserito proviene prioritariamente dalla Raccolta Migliaccio conservata presso la Biblioteca di Storia del diritto medievale e moderno dell’Università degli Studi di Bari. La raccolta fu promossa dall’avvocato napoletano Francesco Migliaccio, consta per lo più di copie – circa seicento documenti in tutto – eseguite nei primi anni settanta dell’Ottocento e fu acquistata dall’Ateneo barese, per iniziativa di Gennaro Maria Monti, nel 1936. In subordine, al fine di colmare le lacune della Raccolta Migliaccio, sono state inserite le digitalizzazioni degli statuti conservati presso l’Archivio di Stato di Napoli nel Fondo Cappellano maggiore.

Di ogni documento digitalizzato, nella relativa pagina, è riportata la segnatura: per i documenti conservati nella Raccolta Migliaccio, seguendo l’impostazione adottata nell’inventario a cura di Eugenia Vantaggiato La Raccolta Migliaccio dell’Università di Bari (Bari 2008) è stata indicata la busta (b.), il fascicolo (fasc.), gli eventuali sottofascicoli (sottofascc.) e le carte (cc.). Per i documenti conservati nell’Archivio di Stato di Napoli si è accolto il sistema usato dall’istituto di conservazione che prevede l’indicazione di fascio (fs.), incartamento (inc.) e carte (cc.).

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A differenza di quanto avviene in Italia settentrionale, dove la presenza delle corporazioni artigiane è attestata assai più precocemente, nelle regioni meridionali il fenomeno inizia a minifestarsi solo negli ultimi anni del Trecento per iniziare a consolidarsi – limitatamente ad alcune attività produttive – nel XV secolo. La diffusione capillare delle corporazioni professionali e lo strutturarsi di un vero e proprio “sistema” delle Arti si registra, tuttavia, nel corso del Cinquecento con l’affermarsi del governo vicereale…

 “A Napoli lo sviluppo delle corporazioni di arti e mestieri evolve con proprie caratteristiche. Anche se non mancano testimonianze per i secoli XIII e XIV è a partire dalla metà del Quattrocento che si rinvengono elementi abbondanti e puntuali nella legislazione statutaria e capitolare. Secondo la periodizzazione proposta dall’Einaudi, le corporazioni napoletane si collocherebbero a cavallo tra la seconda e la terza fase. Infatti, ad eccezione delle arti della seta, della lana e di poche altre, proprie del periodo aragonese, fu il governo vicereale a stimolarne la istituzione per molteplici obiettivi: procurare utili all’erario, assicurare la disciplina del lavoro e soprattutto garantire la pace sociale.

Sta di fatto che in età moderna, gran parte delle attività produttive rientra nel sistema corporativo. Dai numerosi statuti rinvenuti e successive modificazioni di cui furono oggetto, due temi acquistano particolare rilievo: la struttura professionale del lavoro (ammissione all’arte, gerarchia professionale) e la funzione assistenziale a favore dei propri iscritti. A differenza delle loro consorelle, le corporazioni napoletane avevano una prevalente natura di organizzazioni economiche, prive di un ruolo politico e sottoposte all’autorità pubblica. Difatti apparirono troppo tardi per partecipare alla lotta per il riconoscimento dei diritti politici. Ne è prova che dai loro statuti, di regola, emergono soltanto doveri professionali e la disciplina interna relativa ad eventuali conflitti”.

Luigi Franca Assante, Le corporazioni a Napoli in età moderna: forze produttive e rapporti di produzione, in «Studi storici Luigi Simeoni», XLI (1991), p. 69-70. 

…L’apparire delle corporazioni professionali nella Penisola e, dunque, anche nelle regioni del meridione, è stato ricondotto a diverse motivazioni. Tradizionamente, fra le ragioni che furono maggiormente determinanti, si annovera il progressivo spostamento del baricentro economico dalle campagne alle città connesso alla crisi dell’ormai oppressivo sistema feudale e al conseguente inurbamento…

La nuova classe adunque degli artigiani nata per mutar l’ordine antico, lottando contro l’aristocrazia feudale, e sulle ruine di questa innalzare il nuovo ordine sociale e politico, rispondente alle leggi del Diritto Naturale, dovea principalmente concorrere alla formazione di questo ordine. E vi concorse con l’ordinamento delle corporazioni di arti e mestieri; dappoichè siccome queste erano gli organi vitali del nuovo corpo sociale, così gli Statuti ed i Regolamenti delle stesse dovevano essere rispettati dalla Costituzione dello Stato.

Di qui deriva la differenza delle due specie di au-torità, che gli Statuti delle corporazioni di arti e mestieri sortirono. La prima, originaria ed autonoma, la quale in sè medesime contenevano, cioè nel loro valore e nella loro potenza; onde furon tratti i governi costituiti a riconoscerla e riaffermarla, quale esse corporazioni si avevano arrogata. La seconda, data per concessione dello Stato, che accordava alle corporazioni il diritto di esistenza dopo di aver esaminati ed approvati i loro Statuti e Regolamenti.

La prima di queste due forme di autorità conseguirono le corporazioni di arti e mestieri delle repubbliche Italiane, perchè il nascimento ed il rigoglioso sviluppo delle prime partorì la vita e la potenza delle seconde. L’organizzarsi delle corporazioni aveva prodotto il nuovo stato della società, che si era elevato alla forma del Comune o della Repubblica.

Francesco Pepere, Il diritto statutario delle corporazioni di arti e mestieri massime nelle province napoletane: memoria del socio Francesco Pepere, «in Atti della reale accademia di scienze morali e politiche di Napoli», Napoli, 1883, v. XVII, pp. 16-17.

…Il fenomeno corporativo fu, dunque, un fenomeno marcatamente legato all’urbanizzazione. Le attività artigiane tendevano a concentrarsi in maniera omogenea all’interno delle città. La toponomastica dei comuni meridionali è ricca di riferimenti alle antiche professioni a testimonianza di come tutti coloro i quali esercitavano una medesima attività, si concentrassero in determinate aree cittadine. Il fenomeno, avviatosi spontaneamente, era poi stato favorito e in fine imposto dalle autorità di governo, particolarmente nella capitale…

Da principio furon gli operai stessi che, seguendo antica consuetudine, si riducevan tutti in una parte della città; ma più tardi intervenne a sanzionar quell’uso ed a farne una legge il viceré, come ad es. il marchese del Carpio don Gaspare de Haro, che volle raccolti tutti in un solo rione gli orefici e gli argentieri che trovaronsi sparsi per la città. Quelle strade, poste quasi tutte sul lato orientale di Napoli, non esagereremmo se dicessimo che tuttora continuano nella loro prima origine. Non vi saranno più i consoli, gli operai non ricorderanno forse neppure che i loro predecessori dovevan regolare il proprio lavoro secondo una norma fissa e costante, che s’imponevano a vicenda ed alla quale non era permesso di fare alcuna innovazione;

ma quelle vie strette e tortuose, spesso prive di luce, nelle quali case altissime s’addensavano l’una all’altra, dalle facciate annerite e senza alcuna regola edilizia elevate, non di rado sequestrate da bassi supportici e da vichi chiusi, veggono ancora esercitate in quelle botteghe il mestiere che dà loro il nome. Di giorno regna ancora in quelle una semioscurità per la quale uomini e cose prendono un colore incerto; ancora s’aprono su di esse immense botteghe, nel cui interno appena si scorge quale industria s’esercita; il gas, che rischiara nella notte quei viottoli, non ancora ha potuto diradare le tenebre di quei magazzini. 

Il piccone del muratore non ha demolito ancora quelle altissime case di cinque o sei piani ai quali s’accede per una scala stretta, oscura e ad una tesa sola; è tuttora insicuro il transito per quelle viuzze che, incrociandosi fanno di quelle contrade un labirinto; non ancora, forse, il magistrato municipale può essere sicuro d’aver fatto un censimento preciso di coloro che vi abitano. Aggiratevi ora in quelle contrade ed avrete un’idea di quel che fossero nell’epoca vicereale e forse anche medievale! vi s’incede a stento: una vettura ad un veicolo qualunque arrestano in quelle vie a sghembo il movimento dei pedoni.

“Via d’Inferno” chiamavasi in quei tempi la contrada che ora ha nome dai calderai e tal doveva essere pel martellar continuo, pel rumore assordante e per le mefitiche esalazioni dei fornelli. Quella via trova il suo riscontro nelle altre dei chiavettieri, degli zappari, degli ottonai e dei ferrari. Che dire di quelle dei pellettieri e dei fabbricanti di corde armoniche? Né meno infelici dovevano essere le vie degli orefici ove non solo si vendevano gli oggetti lavorati, ma trovavansi le officine dei fonditori d’oro e d’argento, dei battiloro e dei tiratori d’oro, dei lustratori, degli incastratori, dei saldatori, dei fonditori di “scopiglie” e di galloni d’oro e desta gran maraviglia quando si pensa esser quella dell’oro una delle più ricche industrie!.

Antonio Follieri de’ Torrenteros, Quattrocento anni di vita operaia napoletana. Saggio storico delle Corporazioni d’arti e mestieri della città di Napoli, Introduzione F. Mastroberti, Trascrizione di M. Pepe, Napoli, Editoriale scientifica 2025, pp. 00.

…Le corporazioni dell’Italia meridionale avevano una “srtuttura” interna rigidamente scandita in gradi, tre in tutto: il grado apicale di maestro, quello intermedio di lavorante e, in fine, quello più basso di garzone. Ognuno dei gradi comportava differenti doveri e garantiva diverse prerogative agli iscritti. I matricolati dell’Arte potevano passare da un grado all’altro. Il passaggio, tuttavia, doveva avvenire gradualmente e solo quando era accertata la sussistenza di precise condizioni…

L’organizzazione corporativa, salvo che nel dettaglio, è di tipo uniforme, e viene suddivisa nei tre gradi: garzoni, lavoranti, maestri.

Allo stesso modo che nell’organizzazione feudale si diviene successivamente paggio, scudiero, cavaliere, e si deve, per salire dall’uno all’altro scalino della gerarchia, compiere un certo tempo di servizio e di educazione militare (sebbene, mentre tutti i paggi divenivano cavalieri, non tutti i garzoni al contrario dovevano necessariamente divenir maestri, per le ragioni che in appresso diremo), così nell’organizzazione corporativa si è dapprima garzoni durante uno o più anni, poi lavorante sotto ordini altrui per un tempo indeterminato, infine maestro, esercitante l’arte per proprio conto, e con tutti i diritti inerenti al grado.

Non è raro però che non vi sia alcun grado intermedio tra garzoni e maestri. Il garzonato rappresenta il primo scalino dell’artigianato. Il neo garzone di età fra gli otto e i dodici anni, cerca un maestro nell’arte che vuol seguire, e si pone al suo servizio; occorre però che tale maestro, oltre che esser capace, sia dibuoni costumi e di buona vita, di carattere paziente, ed è sotto il diretto controllo dell’arte, che ne verifica le qualità richieste per la delicata funzione di educatore. Alle dipendenze e servizio del maestro, il garzone acquista le prime nozioni del mestiere che intraprende, segue gli insegnamenti e le iniziative di quello, sicuro anche del controllo della Corporazione, che mette il suo punto d’onore in tale insegnamento professionale.

Dopo un dato tempo l’apprendista passa lavorante. Costui è il compagno del maestro, lo coadiuva nell’opera e ne percepisce il salario. Egli può scegliere il maestro che più gli garbi, sebbene faccia definitivamente parte del mestiere, contratta liberamente con lui le condizioni d’ingaggio. Egli poi, a sua volta, dovrà dar prova della sua capacità e della sua buona condotta.

Trascorso il tempo minimo stabilito da alcune arti per il passaggio al grado di maestro, superato l’esame, soddisfatte le tasse inerenti, il lavorante esercita in proprio nome e con propria responsabilità il mestiere.

Da maestro egli gode di tutti i diritti spettanti a tale grado; concorre alle elezioni dei consoli e può esserne eletto, partecipa alle assemblee del mestiere, dà il suo giudizio su punti controversi e gode di ogni assistenza; deve però contribuire ad accrescere le condizioni e materiali e morali del mestiere, e con lo scrupoloso lavoro e la buona condotta deve far onore all’associazione cui appartiene.

Alfonso Capone, Le corporazioni d’arte nel viceregno di Napoli dal 1600 al 1707, «Iapigia», 1934, pp. 261-262.

…Originariamente l’accesso all’Arte era strettamente limitato a individui di sesso maschile. Il ruolo delle donne era per lo più marginale ed erano previste poche eccezioni. A Napoli, dalla metà del Settecento, abbiamo testimonianze di alcune aperture in favore dell’ingresso delle donne nelle Arti. Un caso rilevante, che relega Napoli, tuttavia, in una posizione di netto ritardo rispetto ad altre città della Penisola, è quello dell’Arte dei sarti. L’Arte, con lo statuto del 1759, consentì l’ingresso alle donne pur escludendole dalla possibilità di giungere a ricoprire incarichi “gestionali” all’interno della corporazione…

(Lo statuto dell’Arte dei sarti di Napoli è) un documento importante che in primo luogo certifica in quell’anno il numero degli immatricolati all’Arte: ben 610 divisi tra 316 maestri e 294 lavoranti. Tutti di sesso maschile. Benché le donne svolgessero un ruolo non secondario nei laboratori di sartoria.

Solo nel 1759, attraverso una modifica dello Statuto, venne consentito anche alle donne l’accesso all’Arte, senza alcuna intromissione negli organismi di gestione. 

Una situazione analoga si riscontra nella corporazione dei sarti di Roma, dove anche qui con un certo ritardo (1744) le donne furono ammesse in quella corporazione nella veste di sarte di bottega o a domicilio, sebbene non avessero goduto mai del diritto di partecipare alle assemblee dell’Arte. 

Invece, in più di una corporazione delle città del nord Italia le donne entravano a pieno titolo nel novero degli esercenti lavori di sartoria. A Ferrara, nello Statuto dei sarti del 1465, era disposto che alle donne era consentito di tagliare tessuti e fare lavori spettanti alla sartoria solo se iscritte nella matricola, pena una multa di 40 soldi da dividere con la «masseria» del comune di Ferrara. 

A Venezia, a partire dal 1492, i collaboratori dei maestri sartori vengono indicati come «discipulum vel laboratorem sive laboratricem», a conferma della presenza delle donne nell’Arte. D’altro canto era stabilito che «pueri seu laboratores aut laboratrices» non si separassero dal proprio maestro senza un preavviso di 15 giorni.

A Pisa, tra i secoli XIII-XV, nella corporazione dei sarti, anche le donne potevano essere «sartrici» almeno dei pannilana, e come i sarti dovevano ogni anno nel mese di gennaio offrire una idonea garanzia di svolgere bene e legalmente il proprio mestiere.

A Modena, nello Statuto dei sarti del 1534, alle donne era addirittura concesso di aprire una propria bottega. 

A Torino, dove la corporazione dei sarti nel 1705 contava il maggior numero di addetti rispetto agli altri corpi (376 artieri), le donne ne facevano parte a pieno titolo: 30 sarte e 24 tra apprendiste e lavoranti. Il cospicuo numero dei sarti nella città piemontese si spiega anche per la presenza tra i suoi componenti dei mercanti di stoffe, i quali si rifugiavano nella corporazione dei sarti per sfuggire al controllo del secondo Consolato di Commercio istituito nel 1687. 

Giuseppe Rescigno, Lo “Stato dell’Arte”. Le corporazioni nel regno di Napoli dal XV al XVIII secolo, Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale per gli archivi, Roma, 2011, pp. 168-169. 

…Quanto ai comiti di gestione dell’Arte, va precisato che essi erano del tutto sottratti ai semplici matricolati, fossero essi garzoni, lavoranti o maestri. A occuparsene erano i consoli, eletti tra i maestri iscritti al sodalizio e dotati di ampie prerogative: vigilavano sul rispetto delle norme degli statuti, esaminavano gli aspiranti matricolati, esercitavano la giurisdizione nelle controversie intracorporative. I consoli gestivano anche le entrate dell’Arte derivanti per lo più dai diritti di “entratura” versati dai nuovi iscritti e dalle contravvenzioni inflitte ai matricolati inadempienti. Al termine del loro mandato i consoli rendevano conto della loro amministrazione rispondendo, in certi casi, con i loro personali patrimoni quando la resa dei conti evidenziasse ammanchi o irregolarità…

Nelle nostre regioni e specilalmente in Napoli l’uso delle confraterie era anlichissimo, come si disse antecedenlemente. I rettori delle stesse si chiamaron consoli nei mezzi tempi, i quali di ordinario eran quattro per ciascun’arte. Avean l’egemonia del sodalizio, dirimeano tutt’i piati concernenti il megistero delle arti rispettive, e vigilavano alla osservanza del preprio statuto. 

Niuno poteva esercitar pubblicamente un’arte, se non avea compiuto il suo tirocinio sotto la direzione di un maestro, e se quindi dopo un esame, che dovea subire innanzi ai consoli, non era ascritto al collegio ossia cappella, ciò che volgarmente diceasi passar maestro. Ciascun console, il cui oficio era annale aveva una maggiore o minore giurisdizione secondo le grazie e privilegi concesi più o men largamente alla propria corporazione. Dalle sentenze ch’ei profferiva si potea produrre appello innanzi al Tribunale di Commercio. Le confraterie, eh’ebbero più favorevoli le aure della Corte, furon quelle delle nobili arti della lana e della seta: i Principi della dinastia Aragonese le fregiarono di molti privilegi, e segnatamente del mero impero, e le dichiararono immuni da quasi tutte le gabelle. Merce di siffatti incoraggiamenti l’arte della seta crebbe in tanta ricchezza, che manteneva na splendida chiesa ed un conservatorio per 300 fanciulle.

Le altre arti si chiamavano minori, e i loro consoli dipendeano da un commessario generale nel Sacro Regio Consiglio. E cosa utile leggere per queste materie le nostre Prammatiche, perchè si conosca che l’elemento governativo negli ultimi tre secoli volle troppo ingerirsi nella direzione delle arti; quale ingerenza complicando la libertà ed i processi artistici, talune industrie affatto spense, e varie agghiadò, le quali furono da prima rigogliose e fiorenti.

Vincenzo Lomonaco, La libertà delle associazioni artistiche, ovvero l’operaio che basta e provvede a sé medesimo, in «Atti della reale accademia di scienze morali e politiche di Napoli», Napoli, 1865, v. II, .pp. 209-210.

…Il fenomeno del corporativismo professionale a Napoli ebbe le sue prime testimonianze negli ultimi anni della monarchia angioina e conobbe il suo sviluppo – connesso a un deciso progresso economico del Regno – in età aragonese. Furono, tuttavia, i due secoli di Viceregno spagnolo l’epoca in cui, per intervento e spinta del governo, il “sistema” delle Arti si diffuse capillarmente, soprattutto nella capitale. La diffusione fu così penetrante che il corporativismo professionale, cessando di essere una opportunità per chi esercitava determinati lavori e determinate professioni, si traformò in una inestricabile trama di vincoli e legacci a causa di cui il tessuto artigiano e produttivo del Regno conobbe una profonda crisi…

Sotto la dominazione Spagnuola non vi era né libero ordinamento dello Stato, né partecipazione dei cittadini al suo governo, né divisione e limitazione dei pubblici poteri, né tutela della libertà dei cittadini che rendessero possibile l’applicazione e il libero sviluppo delle facoltà dell’uomo in ordine alle associazioni, al capitale, allo scambio ec. 

Per la qual cosa tutta la la vita economica del Vice-Reame si riduceva a pagare debiti vecchi con debiti nuovi, vendere le fonti più ricche delle rendite, gravare di imposte nuove i popoli, senza promuovere la ricchezza del paese e l’industrie degli uomini. (…) L’oro rapito ai popoli serviva a mantenere compagnie di fanti ed uomini d’arme Spagnuoli, a costruire galere per rafforzare l’armata castigliana, a sostenere eserciti in pro di Filippo II. Sotto tale regime gli operai lontani dalla partecipazione attiva e feconda alla vita pubblica dello Stato, si ritirarono inoperosi nelle corporazioni le quali prive di qualsiasi politica importanza, senza zelo e senza entusiasmo, governate dal sistema del monopolio e del privilegio, tendevano a rendere sempre pià esclusivo e ristretto nelle mani di pochi l’esercizio dell’industria.

E poiché non vi poteva essere libertà del lavoro là dove mancava la libertà civile, era generalmente e sotto gravi pene vietato l’esercizio di un’arte a chi non fosse matricolato alla rispettiva corporazione”. Ciò era pur naturale in tempi in cui tutti i poteri erano concentrati nelle mani di pochi privilegiati i quali mercanteggiavano i loro diritti e le loro prerogative come meglio faceva comodo. Se la nobiltà comprava i suoi titoli ed il diritto di battere moneta e rendere giustizia, anche il popolano dovea comprare il diritto di lavorare, ch’era privilegio reale, chiedendo la sua iscrizione all’Arte; il che non era facil cosa. A parteciparvi si domandavano tali condizioni e diritti di precedenza, di esame, di cittadinanza, che divenivano un vero privilegio e un ostacolo insormontabile.

Raffaele Majetti, Cenno storico sulle origini delle Corporazioni di Arti e Mestieri in Napoli. Quali forme giuridiche e quale carattere economico assunsero dal secolo XIV al secolo XIX, in «La Gazzetta del Procuratore», a. XX, (1885-1886), n° 2, pp. 15-16.

…La monarchia borbonica, involontaria erede della esasperazione del sistema delle Arti realizzatosi nei secoli del Viceregno, dimostrò piuttosto precocemente – già, cioè, durante il regno di Carlo di Borbone – una certa insofferenza nei confronti di esso. Dopo alcuni interventi di soppressione parziale, i cui effetti furono giudicati favorevolmente, il sistema delle Arti fu definitivamente e complessivamente abolito – almeno per quanto riguardava le Arti non annonarie – da Ferdinando I con il decreto del 23 Ottobre del 1821. Più complesso e accidentato il processo che portò alla soppressione delle Arti annonarie ottenuta da Francesco I esattamente quattro anni più tardi con il decreto del 20 Novembre 1825…

Decreto di soppressione delle Arti non annonarie.

Ferdinando I, per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie […]. Considerando che i regolamenti e gli statuti delle corporazioni delle arti e mestieri, in vece di promuovere la pubblica industria non servono che a vincolarla; e vedendo per lo contrario il felice risultamento, che si è avuto dallo scioglimento di alcune di esse corporazioni negli scorsi anni; sulla proposizione del direttore della real segreteria di Stato degli affari interni; inteso il nostro consiglio di Stato; abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue: art. 1. Tutti gli statuti, regolamenti, e capitolazioni delle corporazioni di arti, e mestieri, non ancora derogati, restano annullati, limitando lo scopo di esse corporazioni alle sole opere di pietà, e di religione per coloro che volontariamente vi si vogliono ascrivere; art. 2. Il direttore della real segreteria di Stato degli affari interni, è incaricato della esceuzone del presente decreto. Napoli, 23 ottobre 1821”.

Decreto di soppressione delle Arti annonarie

Francesco I, per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie […]. Veduto il real decreto de’ 23 ottobre 1823; veduta la sovrana risoluzione de’ 21 di novembre dell’anno predetto; veduto il real decreto de’ 5 di novembre 1823; sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato degli affari interni; udito il Nostro Consiglio di Stato ordinario; abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue: art. 1. A contare dal dì quindici di maggio del venturo anno mille ottocento ventisei rimarranno annullati tutti gli statuti, regolamenti e capitolazioni non ancora derogate delle corporazioni delle arti dette annonarie in questa capitale; e lo scopo di esse corporazioni sarà limitato alle sole opere di pietà e di religione per coloro che spontaneamente vorranno parteciparne; art. 2. sarà quindi dall’epoca anzidetta libero a chiunque di incettare, comprare e vendere qualsiasi commestibile, tanto all’ingrosso, che alla minuta nella città di Napoli; art. 3. Dall’epoca stessa rimarranno parimente abolite le assise colle quali è regolato il commercio di taluni di detti generi: i venditori saranno sotto la vigilanza del Corpo municipale soltanto per le contravvenzioni che potrebbero commettersi circa la qualità e peso de’ medesimi; art. 4. Il sito delle botteghe e posti di vendita de’ commestibili sarà determinato a norma de’ regolamenti di polizia urbana e di salute pubblica, rimanendo abolita ogni prescrizione relativa alle distanze da serbarsi tra loro; art. 5. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni è incaricato dell’esecuzione del presente decreto. Napoli, 20 novembre 1825.

…Circa quattro anni e pochi tratti di penna bastarono per cancellare tutti gli antichi statuti corporativi che avevano regolato larga parte del mondo del lavoro e dell’assistenza fin dal Medioevo. Il sistema delle Arti, infatti, aveva nel tempo assunto la funzione di sostenere due fondamentali pilastri all’interno del Regno. Il primo era quello del lavoro. Numerosissime, negli statuti, le norme inserite per disciplinare modi e tempi della produzione, per garantire la concorrenza tra i matricolati, per normare l’utilizzo dei marchi, per evitare le frodi dei consumatori…

Mentre molte Corporazioni resistono a salvaguardia di norme qualitative di produzione e, soprattutto, di tutela assistenziale dei propri matricolati, sembra evidente che l’abbassamento dei costi di fabbricazione non si ottiene per allargamento della domanda, ma grazie al venir meno degli oneri corporativi e alla pronta utilizzazione di mode straniere facilmente capaci di imporsi sul sempre ristretto mercato cittadino e regnicolo. Privative, larga utilizzazione di brevetti stranieri, scarse verifiche sulla qualità dei prodotti e sull’utilizzazione della forza-lavoro, sono indici non rassicuranti di una realtà manifatturiera che, ad onta delle dichiarazioni, ben poco slancio sembra ricevere dalla soppressione dei regolamenti artigiani. A ben vedere, anzi, tutto sembra racchiudersi in un impiego disinvolto del lavoro e nella caduta generalizzata di oneri di tutela e previdenza, che non solo riproducono alla misura napoletana i grandi drammi del pauperismo inglese e francese, ma, in assenza delle battaglie politiche e delle legislazioni sociali là successivamente avutesi, prolungano nel tempo la precaria condizione di una manifattura di sfruttamento e paiono, quasi, saldare la povertà antica a quella moderna.

Mascilli Migliorini, Il sistema delle Arti. Corporazioni annonarie e di mestiere a Napoli nel Settecento, Alfredo Guida Editore, Napoli 1992, pp. 55-56.

…Lungi dal sostenere esclusivamente l’impianto artigiano, commerciale ed economico del Regno, il sistema delle Arti aveva avuto anche una fondamentale funzione di solidarietà sociale. Attorno alla cappella dell’Arte, si sviluppava un complesso sistema assistenziale retto dagli introiti a vario titolo percepiti (donazioni, diritti di immatricolazione, tasse, contravvenzioni etc.) e attraverso cui l’Arte riusciva a garantire agli iscritti e alle loro famiglie supporto in un ampio ventaglio di casi: dalla costituzione di doti per le spose alle spese mediche per gli infermi, dal pagamento delle spese funebri a quello per i figli studenti degli artisti, dal sostegno alle vedove al pagamento dei riscatti per gli artisti fatti prigionieri…

Il sentimento religioso è, nelle province meridionali, la chiave di volta dell’edificio delle singole Corporazioni di arti e mestieri medioevali. La erezione d’una Cappella nel medio evo era un fatto solenne, cui si attribuiva il massimo valore; imperocchè intorno a questa fondazione si raggruppavano grandi concessioni e privilegii, in pro dei fondatori, così da parte dell’autorità ecclesiastica come della potestà civile. Le Università ed i Sovrani consentivano ed assentivano tanto più facilmente alla comminazione di multe ed alle svariate condizioni di fare e non fare, cui si obbligavano con i loro statuti le corporazioni di arti e mestieri, per quanto il prodotto delle comminate pene era consacrato al culto; mentre la stessa trapotente gerarchia dei capi e la menomazione di libertà ed il divieto d’ogni concorrenza nell’esercizio dell’arte erano ammantate dello spirito di carità e di umanità e disposate all’amor di famiglia, sostituendosi i quattro eletti dell’arte alle cure dei genitori e parenti nel soccorso agl’infermi, alle vedove, alle orfane –  dall’assistenza a domicilio fino agli estremi onori, dal sussidio temporaneo alla costituzione di dote – togliendo, in diverso modo, dal provento delle elemosine e delle contribuzioni la spesa per l’interro e per i suffragi religiosi, o per aprire una nuova famiglia alle orfanelle. 

È all’ombra del rito religioso che si svolgono – protette dalla legge civile – le regole statutarie e l’azione moderatrice dell’arte. Nella Cappella, i figli dell’arte e le loro famiglie, la nascita, il matrimonio, la morte segnano – come altrettante colonne milliari – il loro cammino. Nella Cappella la preghiera confortatrice, l’elemosina rimunerativa, il suffragio espiatorio; così in comune si stringono i primi e più intimi e saldi legami, ed in quei secoli di viva fede il vincolo religioso rende più agevole l’obbe-dienza ai capi, l’accettazione della pena, l’esortazione alla pietà, l’incitamento alle buone opere. 

Angelo Broccoli, Le corporazioni d’arti e mestieri in Napoli e lo statuto dei Fabbricatori di Capua, in «Archivio Storico Campano», n° II, 1892-1893. pp. 349-350.

…La storiografia contemporanea è oggi persuasa che la conoscenza del fenomeno delle corporazioni d’Arti e mestieri nel meridione italiano passi attraverso lo studio di documenti di natura differente ed eterogenea: sentenze, atti notarili, documenti privati etc. Fra tutti i documenti in grado di restituire il funzionamento della realtà corporativa, una posizione preminente è quella degli statuti delle Arti all’interno dei quali è possibile reperire informazioni dettagliate sull’amministrazione dei sodalizi, sulle loro finalità, sulle questioni giurisdizionali, sui procedimenti produttivi e sulle regole del lavoro…

Debbo, in segno di stima ed affetto verso del chiarissimo storico ed archcologo Comm. Bartolomeo Capasso, dichiarare che trovandomi a studiare notizie storiche sul Grande Archivio di Napoli fui indotto dal medesimo a fare ricerche ovunque per conoscere con certezza se fosse vero o pur no ciò che nell’alta Italia erasi asserito, che nelle Province Napolitane nei secoli scorsi non vi fossero state regolari e legali Associazioni civili di artisti ma sibbene religiose Corporazioni, ossia Congregazioni, Confraternite, Ar-ciconfraternite e simili, e per conseguenza se quelle Associazioni avessero avuto Statuti proprii dell’Arte, legalmente sanzionati o approvati, oppure mancanti di ogni autonomia propria e giuridica. A sì bel tema datomi ho atteso per oltre dieci anni: quindi dichiaro solennemente di non esser vera la idea su espressa, anzi in questo nostro ca Reame napolitano sonovi esistite, fin dal XIV secolo, Associazioni civili di Artisti, le quali reggevansi con i proprii Statuti detti anche Capitolazioni, legalmente sancite ed approvate, alla cui direzione stavano i Consoli dell’Arte. Ognuna di esse, perloppiù, aveva il proprio Tribunale, il Presidente, i Giudici, che erano i così detti Maestri o Consoli dell’Arte, gli Scrivani, il Mastro di atti, ed alcune avevano le loro carceri! E tutto ciò ha esistito fino al 1806 o poco dopo. E come che sono stato richiesto da molti amici e cultori di patrie notizie a dare alla luce un indice di ciò che ho raccolto finora, devengo a soddisfare il loro giusto desiderio. L’indice che segue, comprenderà il nome di tutte le Arti esistile nella città di Napoli; i numeri indicano l’anno in cui le loro Capitolazioni o Statuti seno stati compilali o legalmente approvati; il numero con la parentesi indica lo Statuto che di giá tengo copiato; quello senza parentesi indica di aversi notizia di esservi stato in quell’anno Statuto originario o modificativo dell’arte, ma non ancora da me copiato, oppure che vi è stata disposizione intesa allo svolgimento, alla vita dell’Arte stessa, che formava legge per quelli artisti che vi si trovavano affiliati, essendo per legge generale proibito ad un artista di esercitare il mestiere, se non si trovasse immatricolato in quell’Arte.

Francesco Migliaccio, Indice delle capitolazioni o statuti di artisti napoletani raccolte dall’avv. Francesco Migliaccio, in «Archivio storico campano» n° II, 1892-1893.

  • Zabatteria (conciatori di carniccia) – Napoli vedi Coirari (Arte piccola) – Napoli

…Il “primato” riconosciuto agli statuti spiega, nella seconda metà dell’Ottocento, il susseguirsi di volenterose iniziative di reperimento, indicizzazione e acquisizione di materiale documentario relativo alla presenza e alla attività delle Arti nel regno di Napoli. Si trattava di iniziative spinte da intenzioni accademiche e scientifiche alle quali, tuttavia, non mancava il motore costituito da un forte spirito identitario. A Napoli l’affermarsi del nuovo Stato nazionale,  se da un lato veniva accolto con entusiasmo, dall’altro veniva percepito come un potenziale pericolo per la sopravvivenza delle consuetudini, delle tradizioni, del retaggio amministrativo, economico e giuridico delle regioni che fino a poco prima avevano costituito il Regnum

È chiaro che (…) la costituzione dello Stato non distrugge nè muta le speciali condizioni locali, che il potere legislativo non può discendere a tutte le particolarità da quelle condizioni richieste, che l’amministrazione centrale non può convenevolmente ed opportunamente provvedere a’ molti e varii bisogni de’ singoli gruppi di popolazione. Veramente col progresso della civiltà molte differenze si attenuano, alcune anche spariscono: ciò è avvenuto per lo passato, deve avvenire maggiormente in questa e nelle età venture, poiché l’umana famiglia dispone di più potenti mezzi per le comunicazioni ed i trasporti: ma è necessario considerare che nel tempo stesso si va in proporzione sviluppando il sentimento di libertà, che crescono i bisogni di ciascuna località, che non ispariranno mai le speciali condizioni delle singole contrade dalle quali posson derivare alcune utilità. 

L’ordinamento d’uno Stato non deve esser diretto a creare l’accentramento e l’uniformità assoluta, ed invece è necessario che pur provvedendosi all’unità ed alla forza dello Stato, si lasci a coloro i quali vivono in mezzo alle speciali condizioni di cui ho parlato, sufficiente libertà nel deliberare e nell’operare per tutto ciò che particolarmente li riguarda. L’accentramento genera le perturbazioni, o durando spegne quasi la vita locale e rende l’uomo estraneo alla terra ove vive, ove ha la sua famiglia e la sua fortuna, il che non può avvenire senza che ne derivi la debolezza dello Stato, la cui forza non è e non può essere che la somma delle forze di tutte le parti di esso. Il comune non deve assorbire le famiglie, nè lo Stato i comuni. Amo quanto altri mai l’unità d’Italia, desidero che il governo alla saggezza accoppii la forza, ma ho per certo che per conservar l’unità nazionale non bisogna voler tutto accentrare. Che per esser forte il potere centrale in ciò che riguarda lo Stato non deve dissipare le sue forze e distrarre la sua attenzione nelle particolarita delle amministrazioni locali.

Nicola Alianelli, Delle consuetudini e degli statuti municipali delle province napoletane. Notizie e monumenti, Stabilimento Tipografico Rocco, Napoli, 1873.