Aromatari

Doc. I: Napoli, 16 Aprile 1573, Prammatica del viceré Antoine Perrenot di Granvelle (1517-1586)

Considerata la delicatezza della professione degli aromatarii e l’impatto sulla pubblica salute, si ordina che essi svolgano il loro lavoro con la massima cura ed evitando qualsiasi possibile specie di frode. Tutti gli aromatarii, inoltre, devono essere sottoposti a ispezioni periodiche, anche quelli che per consuetudine, leggi passate o sentenze di tribunali, si consideravano esenti.

L. GIUSTINIANI, Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli, nella Stamperia Simoniana, Napoli 1805, tomo 12, p. 207.


Doc. II: Napoli, 1617, Prammatica del viceré Pedro Téllez Giròn (1574-1624)

Constatata la superficialità con cui gli speziali somministrano rimedi agli infermi e verificati i danni alla salute pubblica che da tali comportamenti scaturiscono, si ordina che ogni medicamento possa essere preparato e somministrato solo dietro ricetta di un medico approvato.

L. GIUSTINIANI, Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli, nella Stamperia Simoniana, Napoli 1805, tomo 12, pp. 210-224.