Annona (grano, farina, pane, altri cereali)

Doc. 1: Napoli, 12 luglio 1743. Bando del Supremo Magistrato del Commercio
Il Supremo Magistrato del Commercio – in esecuzione dei reali dispacci del 10 aprile e del 10 luglio 1743 e al fine di garantire un approvvigionamento di scorte di grano e altri generi alimentari, sufficiente ai bisogni delle comunità locali – precisa i termini e le regole che Sindaci ed Eletti delle Università devono osservare per la corretta denuncia al Priore del Consolato delle quantità di provviste accantonate o dei motivi del mancato accantonamento. In caso di omissioni o frodi si stabilisce la sanzione di 50 ducati e altre pene arbitrarie.
GIUSTINIANI, Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli, nella Stamperia Simoniana, Napoli 1804, tomo 2, pp. 111-115.
Doc. II: Napoli, 20 Luglio 1743. Bando del Supremo Magistrato del Commercio.
Provvedimento assunto per la Terra di lavoro. In seguito all’alterazione dei prezzi del grano, nonostante la buona raccolta, se ne fissano i prezzi di vendita: 13 carlini e mezzo al tomolo per il grano di Aversa, dei suoi casali e di Napoli; 12 carlini e mezzo per quello di Capua e del restante territorio della provincia. Si prevedono, inoltre, la perdita del grano, sei mesi di carcere e altre pene arbitrarie per coloro che occultino il grano, rifiutino di venderlo o lo vendano oltre la cifra stabilita.
GIUSTINIANI, Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli, nella Stamperia Simoniana, Napoli 1804, tomo 2, pp. 115-116.
Doc. III: Napoli, 29 Luglio 1743. Bando del Supremo Magistrato del Commercio
In esecuzione degli ordini regi in materia di prezzo del grano per la Terra di Lavoro e per contrastare i perduranti fenomeni di occultamento e di vendita a prezzi eccedenti la tassa, si impone ai compratori frodati di proporre denuncia, entro quattro giorni, ai tribunali competenti. In caso contrario, gli stessi incorrono nella sanzione di 100 ducati per ogni contravvenzione.
GIUSTINIANI, Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli, nella Stamperia Simoniana, Napoli 1804, tomo 2, pp. 116-118
Doc. IV: Napoli, 2 Settembre 1743. Bando del Supremo Magistrato del Commercio
Ordine a tutte le università del Regno di procurarsi, entro dieci giorni dalla pubblicazione del bando, il grano necessario per l’annona, secondo le forme stabilite nei precedenti provvedimenti. Decorso inutilmente il termine, la vendita, la contrattazione e il trasporto dei grani diventano liberi e le università che non abbiano provveduto in tempo sono punite con 200 ducati di pena, oltre al danno derivante dall’aumento del prezzo del grano non acquistato tempestivamente.
GIUSTINIANI, Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli, nella Stamperia Simoniana, Napoli 1804, tomo 2, p. 118
Doc. V: Napoli, 31 Ottobre 1763. Bando della Regia Camera della Sommaria
Provvedimento emanato per contenere il rincaro del grano. Stabilisce che chi possiede grano in quantità grande o media, oltre il proprio fabbisogno, debba venderlo ai nazionali al prezzo calmierato di due carlini per tomolo oltre la voce locale di riferimento. In caso contrario, si comminano il sequestro, la confisca, la perdita del valore e, nei casi gravi, pene corporali.
GIUSTINIANI, Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli, nella Stamperia Simoniana, Napoli 1804, tomo 2, pp. 118-120
Doc. VI: Napoli, 3 Novembre 1763. Editto della Regia Camera della Sommaria
In esecuzione dei regi dispacci del 28 ottobre e del 2 novembre 1763, la Camera della Sommaria stabilisce che il grano e il grano d’India debbano essere venduti ai privati a prezzo calmierato, fissato in due carlini per tomolo, per un periodo di due mesi dalla pubblicazione. In caso di occultamento delle derrate o di rifiuto di vendita, si prevede il sequestro e la confisca dei cereali, e la perdita del loro valore in denaro. Nei casi più gravi, sono comminate pene corporali per i contravventori.
GIUSTINIANI, Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli, nella Stamperia Simoniana, Napoli 1804, tomo 2, pp. 120-121
Doc. VII: Napoli, 7 Giugno 1708. Bando del viceré Wirich Philipp von Daun (1669-1741)
Il viceré Wirich Philipp von Daun, confermando più antiche disposizioni, proibisce l’uscita di grano e cereali dalla capitale e dai suoi dintorni; ordina, inoltre, che in ogni parte del regno vengano comunicate ai sindaci le quantità, le specie e le qualità di cereali prodotti e che i sindaci notifichino i dati acquisiti agli avvocati fiscali della loro provincia.
GIUSTINIANI, Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli, nella Stamperia Simoniana, Napoli 1804, tomo 2, pp. 106-107.
Doc. VIII: Napoli, 7 Giugno 1708. Bando del viceré Wirich Philipp von Daun (1669-1741)
Per contrastare le frodi relative all’approvvigionamento di derrate annonarie e “vettovaglie” nelle città, si ordina alle Università del Regno e a i loro rappresentanti e amministratori, che trascorso il termine di venti giorni dalla fine della raccolta di grano e “vettovaglie” per l’anno 1716, debbano consegnarlo al “Regio Tesoriero Provinciale” presso le comunità medesime, distinguendo i nomi dei proprietari delle vettovaglie e dei grani e dei magazzini utilizzati, al fine di verificare la veridicità dei “riveli” che questi ultimi sono tenuti a consegnare alle autorità.
GIUSTINIANI, Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli, nella Stamperia Simoniana, Napoli 1803, tomo 2, pp. 109-111.
