Agricoltori

Doc. I: Napoli, 8 Ottobre 1562, Prammatica del viceré Pedro Afan De Ribera (1508-1571)

Per contrastare una grave infestazione di insetti nocivi partita dalla Puglia e in estensione in tutto il Regno il viceré detta alcune norme per la coltivazione dei campi con il duplice obiettivo di arrestare l’infestazione ove si fosse ripresentata e di prevenirla.

 L. GIUSTINIANI, Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli, nella Stamperia Simoniana, Napoli 1804, tomo 3, pp. 138-139.


Doc. II: Napoli, 4 Aprile 1678, Bando del Presidente delegato del Sacro Regio Consiglio

Al fine di evitare che i lavori agricoli, eseguiti con imperizia, causino pregiudizio al normale fluire dell’acqua di torrenti, fiumi, fontane e paludi, ogni operazione “in campo” deve essere eseguita con precisi accorgimenti agronomici. La massima cura nel non ostacolare il defluire delle acque deve essere osservata anche dai non agricoltori che, tuttavia, esercitino il proprio lavoro in campi attigui a corsi d’acqua. Così, per esempio, gli affitatori di mulini o i pescatori.

L. GIUSTINIANI, Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli, nella Stamperia Simoniana, Napoli 1805, tomo 13, pp. 333-335.


Doc. III: Napoli, 8 Giugno 1585, Bando del viceré Pedro Téllez-Girón y de la Cueva (1537-1590)

Per assicurare continuità e tempestività delle lavorazioni agricole, il viceré pedro Girón interviene sui tempi di vigenza dei contratti dei lavoratori dei campi che, a norma del bando, non potranno più terminare nel mese di Agosto, ma in quello di Dicembre. Ciò per far sì che le lavorazioni autunnali, fondamentali per ottenere buoni raccolti, siano eseguite nei giusti tempi.

L. GIUSTINIANI, Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli, nella Stamperia Simoniana, Napoli 1803, tomo 2, pp. 16-17.


Doc. IV: Napoli, 17 Settembre 1658, Bando del Proreggente Aniello Portio

Il proregente Aniello Portio ordina che tutti i lavoratori della terra non presumano di ricevere pagamenti superiori a quelli anteriori al contagio della peste, sotto pena di tre anni di galera per gli uomini e della frusta per le donne.

GIUSTINIANI, Nuova collezione delle prammatiche del Regno di Napoli, nella Stamperia Simoniana, Napoli 1804, tomo 7, pp. 140-141.